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Lo statuto dell'associazione Veneto StoricoLo statuto dell'associazione Veneto StoricoTITOLO I : COSTITUZIONE E SCOPI TITOLO II : SOCI, AMMISSIONE E RECESSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI TITOLO III : ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE TITOLO IV : PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI TITOLO V : COLLEGIO DEI REVISORI TITOLO VI : SCIOGLIMENTO
TITOLO I COSTITUZIONE E SCOPI ARTICOLO 1 È costituita la "VENETO STORICO, Associazione delle Rievocazioni Storiche del Veneto ". L'Associazione svolge la sua attività in tutto il territorio dello Stato; ha sede legale in Venezia, San Polo 2322 e potrà aprire propri uffici, delegazioni, filiali e/o rappresentanze in Italia ed all'estero. La sede legale può essere trasferita in altro comune solo con una delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci, e ciò comporterà modifica dell'attuale statuto. Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini comunali, senza che ciò comporti la modifica dello statuto; i Soci devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. ARTICOLO 2 L'Associazione che ha struttura democratica, esclusa ogni finalità di lucro e con carattere di assoluta autonomia politica, ha lo scopo principale di promuovere Memoria Storica, Identità Culturale e Territorio veneto in Italia e all'estero. Per perseguire tale scopo l'Associazione si propone di: a) Offrire un punto di coordinamento e di riferimento consultivo a tutti gli operatori del settore storio/rievocativo nel Veneto, quale "braccio operativo" della Regione Veneto b) organizzare in prima persona iniziative culturali quali rievocazioni storiche, conferenze, concerti, convegni, seminari formativi, mostre, fiere, pubblicazioni, documentari, etc...; c) tutelare e promuovere le attività artigianali storiche e tradizionali del Veneto, impiegandole per quanto possibile negli allestimenti di rievocazioni storiche, realizzazione di laboratori didattici e formativi, etc...; d) rappresentare gli Associati nei confronti delle Autorità e delle Amministrazioni pubbliche, tutelandone gli interessi generali e favorendone lo sviluppo organizzativo, tecnico ed economico; rappresentare, in particolare, le esigenze della categoria in occasione della formulazione di leggi, norme e regolamenti, nazionali e locali, riguardanti la categoria stessa; e) promuovere, favorire ed incrementare con ogni mezzo la produzione, la diffusione e lo sviluppo di opere audiovisive, multimediali e di comunicazione di qualsiasi tipo e genere, individuate come tali secondo le definizioni stabilite in materia dagli organismi dell'Unione Europea; f) favorire la promozione e l'organizzazione di iniziative di formazione e aggiornamento, quali Work Shop, scambi culturali, seminari, etc..., mirate alla qualificazione delle strutture, delle competenze professionali e/o culturali e delle inziiative degli Associati; g) promuovere e/o costituire organismi, enti e società no-profit (quali un G.E.I.E. Gruppo Economico di Interesse Europeo) finalizzato allo sviluppo, presentazione e gestione di progetti in ambito comunitario; h) partecipare, in qualità di associata, alla costituzione di altre associazioni di categoria o ad unioni del settore, o aderire alle medesime per il miglior raggiungimento degli scopi associativi; stipulare accordi con qualsiasi altro ente, organismo e società aventi scopi compatibili con quello dell'Associazione; i) designare e nominare i propri rappresentanti presso tutti gli enti, organizzazioni e commissioni in cui sia richiesta e/o opportuna la rappresentanza dell'Associazione; j) assistere e rappresentare gli Associati in qualunque sede sia necessario ed opportuno tutelare i loro interessi, in particolare assumendone la rappresentanza in occasione della stipulazione di appositi accordi e contratti collettivi di categoria; k) assistere gli Associati per la soluzione delle problematiche e l'assolvimento degli adempimenti inerenti all'organizzazione, la gestione e lo sviluppo delle proprie attività; l) svolgere un'azione di promozione e di pubbliche relazioni orientata allo sviluppo del settore, assumendo e sostenendo iniziative volte alla valorizzazione delle diverse realtà rappresentate dall'associazione, in Italia ed all'estero, onde realizzare un costante coordinamento ed un'efficace sinergia fra gli Associati nonché fra l'Associazione medesima ed analoghi enti, istituzioni ed associazioni straniere o sovranazionali con particolare riguardo agli stati membri dell'Unione Europea; m) promuovere la cultura della Rievocazione Storica nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, attraverso l'organizzazione diretta e/o indiretta di corsi, laboratori, corsi di formazione per operatori culturali, corsi di aggiornamento e formazione per insegnanti, personale direttivo e personale non docente; nonché di stipulare accordi di collaborazione con organizzazioni dell'istruzione pubblica e privata, circoli didattici, distretti scolastici, istituti e scuole di cinema pubbliche e private su tutto il territorio nazionale; n) svolgere studi e ricerche, nonché raccogliere ed elaborare informazioni e dati statistici relativi al settore ed alle attività degli Associati anche dotandosi di propri strumenti di comunicazione e di informazione; o) promuovere e favorire ogni intesa che valga a regolare nel comune interesse i rapporti di solidarietà e collaborazione tra gli Associati; p) svolgere ogni altra funzione o compito che di volta in volta si rende opportuno o necessario per la tutela dei propri iscritti, nonché tutte le funzioni che derivino da leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità o dalle direttive dell'assemblea generale degli Associati; q) favorire lo sviluppo di contatti e relazioni di lavoro tra gli Associati e gli operatori degli altri Stati membri dell'Unione Europea; L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse. TITOLO II SOCI, AMMISSIONE E RECESSIONE, DIRITTI E OBBLIGHI ARTICOLO 3 L'adesione all'Associazione è volontaria. Possono far parte dell'Associazione le persone fiisiche e giuridiche, le Amministrazioni Pubbliche di Città in cui si svolgono rievocazioni storiche, gli Enti e le Associazioni storiche e culturali, riconosciute e non, gli istituti di formazione, gli Enti non lucrativi (ONLUS), gli archivi, le istituzioni culturali che svolgano attività che possono ritenersi connesse a quelle previste dal presente Statuto, senza distinzione di sesso, razza, cittadinanza, convinzioni politiche e religiose. Possono, anche, far parte dell'Associazione, quali soci sostenitori, persone fisiche, giuridiche ed enti non aventi i requisiti sopra richiesti. I soci sostenitori hanno diritto di partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto. Saranno considerati soci fondatori tutti gli associati che parteciperanno alla prima assemblea ordinaria. La suddivisione degli aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. ARTICOLO 4 a) Le domande di ammissione ad Associato debbono essere indirizzate alla Presidenza dell'Associazione; b) Ogni domanda di ammissione deve essere "presentata" da almeno due Soci dell'Associazione, che la sottoscrivano quali "Presentatori"; b) sulle domande di ammissione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 3), e tenuto conto delle finalità dell'Associazione, decide all'unanimità il Consiglio Direttivo dell'Associazione; c) contro le decisioni del Consiglio, sia di rifiuto dei nuovi Associati, sia di esclusione dall'Associazione, è ammesso il ricorso all'assemblea da presentarsi entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata, della decisione; d) L'assemblea può annullare la decisione del Consiglio a maggioranza, quando siano presenti o rappresentati per delega scritta almeno il 50% (cinquanta per cento) più 1 degli Associati aventi diritto al voto. ARTICOLO 5 La domanda di ammissione ad Associato comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Statuto nonché il pagamento all'atto dell'iscrizione della quota associativa annuale deliberata dall'assemblea. ARTICOLO 6 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso il diritto di recesso. ARTICOLO 7 L'Associato inadempiente agli obblighi sociali e che non si conformi alle deliberazioni dei componenti organi dell'Associazione è passibile, secondo la gravità dei casi, delle seguenti sanzioni: 1 lettera di richiamo; 2 sospensione dei diritti sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi; 3 espulsione. Organo competente per le decisioni relative all'applicazione delle sanzioni suddette è il Consiglio Direttivo. Contro le decisioni del Consiglio Direttivo è ammessa istanza all'Assemblea ordinaria dell'Associazione o alla prima assemblea utile. Tale ricorso deve proporsi con lettera raccomandata da inviarsi al Presidente dell'Associazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione del Consiglio Direttivo. Sono automaticamente sospesi dai diritti sociali gli Associati in ritardo di oltre 60 (sessanta) giorni, a datare dal 1 gennaio di ogni anno, nel pagamento dei contributi relativi alle quote sociali annuali successive alla prima. ARTICOLO 8 La qualità di Associato si perde: a) per perdita di uno dei requisiti in base ai quali la domanda di iscrizione è stata accettata; b) per morosità di oltre sei mesi nel pagamento dei contributi relativi alla quota sociale annuale; c) per l'accertamento di circostanze tali che, se accertate all'atto dell'ammissione, avrebbero escluso l'ammissione stessa; d) per manifesta violazione dello spirito e degli scopi dell'Associazione, sopra definiti all'art. 2; e) per recesso. TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE ARTICOLO 9 Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente; d) il Presidente onorario, se nominato; f) il Collegio dei Revisori, se nominato; g) il Tesoriere; ARTICOLO 10 L'Associazione nell'assemblea ha il suo organo sovrano. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione. L'Assemblea Generale degli Associati si riunisce in via ordinaria una volta l'anno ed in via straordinaria quando la convocazione sia decisa dal Consiglio Direttivo, o sia richiesta da almeno un quinto degli Associati aventi diritto di voto. ARTICOLO 11 All'Assemblea competono i seguenti poteri: a) eleggere con mandato quadriennale i membri del Consiglio Direttivo di cui all'art. 17 tra gli Associati, eccezione fatta per i due esperti di cui al predetto articolo, che saranno nominati dal Consiglio Direttivo, e quelli del collegio dei Revisori di cui all'art. 23; b) deliberare le linee programmatiche che l'Associazione dovrà seguire per raggiungere ed adempiere gli scopi sociali; c) discutere ed approvare l'operato del Consiglio Direttivo; d) definire eventuali compensi per i membri del Consiglio Direttivo; e) stabilire le quote annue di Associazione e le relative modalità di pagamento, proposte dal Consiglio Direttivo, nonché il sistema di votazione; f) ratificare i bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione, presentati dal Consiglio Direttivo; g) deliberare in merito ai ricorsi di cui all'art.7 comma 3); h) eleggere l'eventuale Presidente Onorario. ARTICOLO 12 La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Consiglio Direttivo mediante affissione nella sede sociale dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, e con comunicazione via posta, fax o e-mail contenente "l'ordine del giorno" e spedita agli Associati almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea. ARTICOLO 13 L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Associati che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) degli aventi diritto al voto più 1. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Per le deliberazioni di cui all'ultimo comma dell'art. 4) l'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati per delega scritta tanti Associati che rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto più 1. Delle deliberazioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente o in caso di sua assenza da uno dei Vicepresidenti. Per le deliberazioni relative a modifiche del presente Statuto, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con lettera raccomandata da inviare via fax o mail almeno 15 (quindici) giorni prima ed è necessaria la presenza diretta o per delega scritta di tanti Associati che rappresentino il 50% (cinquanta per cento) del totale degli aventi diritto al voto ed il voto di almeno due terzi dei voti presenti o rappresentati. Gli Associati partecipano all'Assemblea personalmente o a mezzo di delegato munito di mandato scritto, purché membro dell'Associazione. Ciascun Associato potrà essere portatore di non più di una delega scritta. ARTICOLO 14 Non possono partecipare all'Assemblea e non hanno comunque diritto di voto gli Associati che non siano in regola con il pagamento delle quote sociali e contributi. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la legittimità a deliberare dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe di votanti all'Assemblea, i diritti di intervento e di voto all'Assemblea. ARTICOLO 15 Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo quelle previste a scrutinio segreto o per iscritto ai sensi delle normative vigenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, salvo il caso previsto dal terzo comma dell'art. 13. ARTICOLO 16 I voti sono attribuiti in ragione di un voto per ogni Associato in regola con i contributi ordinari e straordinari. ARTICOLO 17 Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri con voto deliberante, eletti a partire dal secondo quadriennio di attività dall'Assemblea Generale ai sensi dell'art. 11), punto a). Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare sino a tre membri scelti ed eletti dal Consiglio Direttivo stesso, fra esperti giuridici e fiscali e della comunicazione anche non Associati, senza diritto di voto. Al Consiglio Direttivo può partecipare anche un rappresentante del Presidente della Giunta Regionale del Veneto o di un suo delegato. Divengono membri del primo Consiglio Direttivo, i Soci Fondatori dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Spetta al Consiglio Direttivo: a) eleggere tra i propri componenti il Presidente e il Vice -Presidente; b) approntare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione; c) decidere in merito alle domande di ammissione; d) decidere in merito alle sanzioni di cui all'art.7; e) designare i propri rappresentanti nelle sedi previste all'art. 2 lettera f) e dovunque tali nomine siano opportune e/o richieste; f) delegare a singoli Consiglieri, Associati o a terzi non associati, determinate funzioni o incarichi da svolgere, secondo le indicazioni decise dal Consiglio stesso; g) curare il raggiungimento dei fini statutari in relazione agli interessi degli Associati, secondo le linee programmatiche espresse dall'Assemblea; h) esaminare e trattare la soluzione di tutti i problemi riguardanti l'attività della categoria, compreso dirimire le controversie di cui all'art.2 lett. m); i) autorizzare i propri rappresentanti alla stipulazione degli accordi collettivi con altre categorie; j) nominare il Tesoriere dell'Associazione; k) organizzare gli Uffici di consulenze e servizi di interesse delle categorie rappresentate dall'Associazione; l) predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta dall'Associazione; m) stabilire la procedura per le indennità di carica e per il rimborso per le spese sostenute dai propri rappresentanti per l'esercizio delle rispettive mansioni; n) redigere regolamenti e direttive che siano esemplarmente identificate come essenziali per il corretto funzionamento dell'Associazione. Le decisioni del Consiglio verranno tempestivamente comunicate agli Associati. Il Consiglio direttivo si riunisce di norma una volta ogni tre mesi e ogni volta che ne faccia motivata richiesta al Presidente almeno un terzo dei componenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti in prima convocazione e la presenza di almeno un terzo dei componenti nella seconda convocazione che deve aver luogo almeno mezz'ora dopo la prima. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che, senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decade dalla carica. Con la delibera che ne decreta la decadenza il Consiglio Direttivo nomina, in sua sostituzione, il primo dei non eletti. Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea degli Associati che dovrà ratificarne la nomina. Il Consiglio Direttivo dura in carica quattro anni. ARTICOLO 18 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente su mandato del Presidente, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di sua impossibilità, dal Vice-Presidente. Il Presidente, ovvero, in caso di sua impossibilità, il Vice-Presidente provvede alla nomina, di volta in volta, di un Segretario, incaricato di redigere i verbali della riunione, su cui verranno fatte constatare le deliberazioni assunte. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente Statuto obbligano tutti gli Associati. ARTICOLO 19 Il Presidente, o in caso di sua impossibilità, il Vice-Presidente, sovrintende, anche a mezzo di propri delegati, all'esecuzione delle deliberazioni delle Assemblea e del Consiglio e rappresenta le Associazioni nei confronti sia dei terzi sia degli Associati, ad eccezione di quanto previsto all'art. 17 lettera e). ARTICOLO 20 Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie funzioni a uno o più Gruppi di Lavoro composti dai membri del Direttivo in carica. Al fine di coordinare l'attività dell'Associazione con quella di altre associazioni, potranno far parte del Gruppo di Lavoro, oltre agli esperti in materia giuridica, fiscale e di comunicazione scelti dal Consiglio Direttivo e di cui all'art. 17 lettera f), anche i rappresentanti di altre associazioni di categoria. TITOLO IV PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI ARTICOLO 21 Il patrimonio è costituito: a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione; b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti; Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale. Le entrate dell'Associazione sono costituite: a) dalle quote sociali; b) dall'utile derivante da manifestazioni e partecipazioni ad esse; c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali. I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi né a causa di morte. Il responsabile amministrativo dell'Associazione è il Tesoriere. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e deve convalidare ogni atto contenente un'attribuzione o diminuzione del patrimonio dell'Associazione. Cura inoltre la tenuta del libro cassa, degli eventuali fogli-ore relativi al tempo di lavoro erogato da ciascun Associato in attività promosse dell'Associazione e in generale ha cura di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli. ARTICOLO 22 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. TITOLO V COLLEGIO DEI REVISORI ARTICOLO 23 La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da tre membri, eletti annualmente dall'Assemblea degli Associati, se e quando lo riterrà necessario. I Revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno con la collaborazione del Tesoriere una relazione di bilancio annuale; potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. TITOLO VI SCIOGLIMENTO ARTICOLO 24 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno due terzi del totale dei voti dell'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
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